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sabato 1 novembre 2008

Pedofilia, don Cantini condannato dal tribunale religioso ma non dalla magistratura


Una notizia di qualche giorno fa è passata quasi sotto silenzio.
Riguarda don Lelio Cantini, un parroco dell’arcidiocesi di Firenze, condannato, su ordine di Benedetto XVI, a due pene: la «sospensione a divinis» e la «dimora vigilata». Il motivo? È stato riconosciuto colpevole di «abuso plurimo e aggravato nei confronti di minori, delitto di sollecitazione a rapporti sessuali compiuto nei confronti di più persone in occasione della Confessione, abuso nell'esercizio della potestà ecclesiastica nella formazione delle coscienze». Così recita il dispositivo della sentenza messo a punto dalla Congregazione per la dottrina della fede, dopo un’indagine istruttoria eseguita da una sua apposita commissione.

Dunque da un tribunale religioso, non statale, e che ha lavorato in applicazione non del diritto civile e penale italiano, ma del diritto canonico.


Ora, tra i problemi che emergono ne enunciamo alcuni.
La sentenza accenna a reati plurimi e aggravati di pedofilia (una parola non a caso accuratamente evitata). Ma quali sono nella loro concretezza? Quanti sono? A danno di quanti minori sono stati commessi? E di minori di quale età e di quale sesso? Nulla di preciso emerge dalla sentenza pubblicata dalla stampa. Si sa per vie traverse che si è trattato di adolescenti dai dieci anni in su, forse circa una ventina, di ambedue i sessi, plagiati e stuprati in vari modi dal prete pedofilo.

Ad “Annozero”, una signora fiorentina ha raccontato la sua storia orripilante di bambina costretta dal prete anche a rapporti orali, poi spinta ogni volta ad ammettere in confessione di essere una «puttana» per ottenere l’assoluzione. Pratica pedofila plurima che si è prolungata in segreto nelle sale parrocchiali per ben oltre 14 anni, dal 1973 al 1987 e dopo.

La domanda è: poiché il prete e le vittime sono cittadini italiani, e poiché siamo in uno Stato laico di diritto, le motivazioni analitiche della sentenza ecclesiastica non dovrebbero essere di pubblico dominio, e comunque a disposizione di tutti coloro che ne fanno richiesta?

E poi, data la gravità dei reati e l’obbligatorietà dell’azione penale prevista nel nostro ordinamento giuridico, non spetta alla magistratura ordinaria italiana intervenire con rapidità sul «caso», a tutela dei diritti delle vittime, e per punire in modo esemplare il colpevole?

– Il tribunale ecclesiastico ha ridotto il prete allo stato laicale: era un prete, e la Chiesa di cui era prete poteva spretarlo per indegnità morale, o per aver abusato del sacramento della confessione. Bisogna dire che don Cantini, il cui «caso» è esploso solo nel 2004, su denuncia dei parrocchiani, era stato già inquisito dall’arcivescovo di Firenze Ennio Antonelli, nel 2007, e condannato a pene di una mitezza sconcertante: non dire messa in pubblico e fare penitenza, recitando miserere e mea culpa per 5 anni. L’attuale sospensione a divinis è una pena più grave, ma sempre dello stesso ordine.
– La sentenza canonica di condanna, controfirmata da Benedetto XVI, implica però una seconda pena: la «dimora vigilata», o residenza coatta: il prete pedofilo non può abbandonare il Convitto ecclesiastico fiorentino, dove è ricoverato per motivi di salute, altrimenti verrebbe colpito da scomunica (nonostante i gravi reati, fa dunque ancora parte della comunione, o comunità cattolica).

Domanda: può un tribunale religioso, non statale e non riconosciuto dallo Stato, applicare misure di restrizione della libertà personale ad un cittadino italiano (come don Cantini era e continua ad essere)? Non è questo un caso lampante di sovrapposizione della giurisdizione ecclesiastica a quella statale? E non lede tale sovrapposizione la sovranità e l’indipendenza dello Stato dalla Chiesa? A meno che non si supponga che il nostro personaggio sia l’incarnazione del «cavaliere dimezzato» di Calvino, o possa sdoppiarsi in due, in don Lelio da un lato e il signor Cantini dall’altro: don Lelio, sia pure non più don, rimane in Convitto, in dimora vigilata, a recitare preghiere di penitenza per i suoi peccati; il signor Cantini invece se ne esce, per andare in giro per le strade e i locali di Firenze alla ricerca di nuove avventure (cosa da ritenersi peraltro improbabile, dato che è oramai ultraottantenne e malato). Che le misure canoniche di restrizione della libertà del prete fiorentino siano ineffettuali, simboliche, astratte, non coinvolgendo nel controllo dei suoi movimenti polizia e carabinieri, di cui il papa, capo di Stato straniero, non dispone in Italia, non incide di una virgola sulla questione di principio.
La procura di Firenze, a quanto si legge, aveva aperto nel 2005 un fascicolo sul «caso», per accertare la verità fattuale.
All’autore delle azioni criminose, oggi già accertate e sanzionate dalla Congregazione pontificia, non dovrebbe la magistratura italiana, pur nello spirito di clemenza doverosa per un uomo oramai anziano e malato, comminare le pene previste dal nostro codice penale?
I laici e i democratici d’Italia confidano nell’opera degli organi giudiziari dello Stato. E attendono. Persuasi che l’autonomia e la laicità dello Stato vanno difese sempre, ovunque, e contro chiunque.
Compresi i preti (se delinquono) e la Chiesa (quando non sta al suo posto).


Apriamo la Costituzione italiana: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13). Sarebbe lecito alla magistratura italiana condannare alla «libertà vigilata» un cittadino pontificio? Si griderebbe all’ingerenza e al tradimento del Concordato tra Stato e Chiesa («ognuno indipendente e sovrano nel proprio ordine»).

Ma allora perché nessuno in Italia, tra non credenti, o credenti non clericali, nemmeno apre bocca in questo caso di fronte alla palese, simmetrica e opposta ingerenza papale?


In una Costituzione laica e democratica, il capo di Stato può concedere la grazia, non condannare un imputato: solo un giudice lo può fare.

Nello Statuto vaticano (2001), all’art. 1, è scritto: «Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario». Dunque il Sommo Pontefice è anche il Sommo Giudice, oltre ad essere il Sommo Legislatore e il Sommo Governatore.
Insomma un monarca assoluto, e per di più teocrate.

Chi può credere, in merito al caso giudiziario in questione, che ignorare l’ingerenza papale sia un buon segno per la democrazia italiana? Sic parvis magna.

(di Michele Martelli)

5 commenti:

Blessing Sunday Osuchukwu ha detto...

Questi peccati mortali che ormai sono diventati una normalità per molti preti hanno allontanato molte persone, come me, dalla chiesa.

Blessing Sunday Osuchukwu ha detto...
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
Matteo L. ha detto...

Fai benissimo a pubblicare queste notizie! Ti sostengo!

Gianna ha detto...

Da pubblicizzare certamente queste orribili notizie!

Rosa ha detto...

@ blessing : Sono cresciuta in un orfanotrofio fino all'età di 14 anni, e francamente mi è venuta la nausea.
Lupi travestiti da pecore, ecco cosa sono!
Solo qualcuno si salva ma la stragrande maggioranza mangia beve e fa porcherie, alla faccia della gente che li mantiene.
Anch'io ti auguro tutto il bene del mondo, fratello carissimo (non puoi immaginare quanta gioia riesci a trasmettermi).
Grazie! :)